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Odinanza del 27/07/2000 (Prot. 1864) attuativa della nuova disciplina degli orari

Prot. 1864
 
Oggetto: ORDINANZA ATTUATIVA DELLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORARI PREVISTA DAL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 114 E DALLA LEGGE REG.LE 5 LUGLIO 1999 N. 14.
 
IL SINDACO

  • Visto il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, c. 4 della legge 15.3.1997 n. 59”;
  • Vista in particolare la disciplina contenuta nel titolo IV “Orari di vendita” del suddetto decreto legislativo che regola l’orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi che svolgono attività di vendita al dettaglio;
  • Preso atto delle innovazioni introdotte in materia di orari dal decreto legislativo in argomento;
  • Preso atto dell’abrogazione dal 24.4.99 della legge 28.7.1971 n. 558 sulla cui base era strutturata l’ordinanza generale degli orari prot. 2307 del 6.5.87 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Dato atto che in materia di pubblici esercizi di somministrazione e di impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione le rispettive discipline rimangono invariate;
  • Vista l’ordinanza prot. 2436 del 18.05.99 con la quale sono state adottate misure provvisorie e parziali limitatamente agli aspetti della materia degli orari che, entrando immediatamente in vigore dal 24 aprile 1999, necessitavano di un’appropriata disciplina attuativa per evidenti ragioni di chiarezza;
  • Vista la legge regionale 5 luglio 1999 n.14;
  • Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1313/128 del 28/02/2000 recante: “Criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa”;
  • Sentito il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
  • In sostituzione del Titolo I dell’ordinanza generale degli orari prot. 2307 del 6.5.1987 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui sono disciplinati gli orari dei “negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio” come da ultimo disciplinati con ordinanza n. 2436 del 18.05.99;
  • Visto l’art.36 c.3 della legge n.142/1990;

ORDINA
 
TITOLO I
NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA’ ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO

1.1 Principi generali
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni seguenti.
 Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano il seguente orario:

  • fatto salvo quanto in seguito disposto, gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00; nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite delle 13 ore giornaliere;
  • l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
  • non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell’orario, né vidimazioni del cartello indicante l’orario, fatta eccezione per la comunicazione relativa alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale che deve essere preventivamente presentata all’Amministrazione comunale rispetto alla sua effettuazione.

1.2 Chiusura infrasettimanale
Gli esercizi di vendita al dettaglio hanno facoltà e non l'obbligo di osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (modifica introdotta con ordinanza del Sindaco prot. 0029880 del 04/01/2011 in vigore dal 01/09/2011).

1.3 Giornate domenicali e festive
1. Sono festivi: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio fatte salve le deroghe di seguito disposte.
3. È data facoltà di sospendere la chiusura domenicale nelle domeniche di dicembre e nell'8 dicembre.
4. Le facoltà di sospensione della chiusura domenicale devono essere inderogabilmente otto, indipendentemente dalla collocazione delle eventuale manifestazione prevista e sono rimesse alla libera scelta dell'operatore economico nell'ambito della fascia oraria 07.00-22.00 e dell’elenco seguente.
 5. Le otto domeniche possono essere scelte fra:

  • 6 gennaio (inizio dei saldi invernali)
  • prima domenica coincidente con l'inizio dei saldi invernali
  • Carnevale dei ragazzi a Granarolo
  • San Valentino (solo se coincide con la giornata di domenica)
  • Festa di S.Lazzaro in Borgo (penultima domenica prima di Pasqua)
  • Domenica delle Palme
  • ultima domenica di settembre
  • ultima domenica di ottobre
  • le quattro domeniche di novembre, fatta eccezione per i casi in cui la prima domenica cade il 1° novembre (Ognissanti) o il 2 novembre dove tutti gli esercizi devono essere chiusi a parte le deroghe previste in via generale.

 E’ data inoltre facoltà di:

  • sospensione della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata dal 1° di dicembre fino al 5 di gennaio;
  • sospensione della chiusura festiva nell'intera giornata del 6 gennaio e del 5 gennaio qualora cada di domenica esclusivamente per gli esercizi specializzati prevalentemente nella vendita di “giocattoli e modellismo”, “cartoleria e cancelleria”, “libreria”, “piante e fiori”, “dolciumi”, “articoli musicali”, “profumeria”; inoltre quando il 6 gennaio cade di sabato oppure quando il 5 gennaio cade di domenica è data facoltà di apertura dalle ore 07.00 alle ore 13.00 per tutti gli esercizi del settore alimentare;
  • sospensione della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata nella settimana che precede la Pasqua e quando c’è una festività che cade in giornata feriale;
  • sospensione della chiusura festiva nelle giornate del 25 aprile, 2 giugno, e 1 novembre qualora cadano di sabato, esclusivamente per gli esercizi commerciali situati all'interno del centro storico (area identificata dalle mura medievali più le mura del Borgo), quali aree individuate ai fini dei progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art.8 della Legge Regionale 14/1999. Gli esercizi del centro storico che si avvalgono della facoltà di tenere aperto l’esercizio il 25 aprile quando cade di sabato sono tenuti a osservare la chiusura nella giornata domenicale del 26 aprile; gli esercizi commerciali del centro storico che non si sono avvalsi di tale facoltà possono tenere aperto l’esercizio nella giornata domenicale del 26 aprile in base a quanto previsto al punto 1.6 della presente Ordinanza.

Il punto 1.3 è stato oggetto delle seguenti modifiche: 
-  modificato con ordinanza prot.1369 del 17/04/2001 che dispone testualmente:“il punto 1.3 “Giornate domenicali e festive” del Titolo “Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio” dell’ordinanza n. 1864 del 27.07.2000 è modificata con la previsione nelle giornate festive del 2 giugno (Festa della Repubblica)”;
-  modificato con ordinanza prot. 5767 del 18/12/2003 che dispone testualmente: la data del “17 gennaio”, contenuta nel punto 1.3 “Giornate domenicali e festive” del Titolo I “Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio” dell’ordinanza del Sindaco prot.1864 del 27.07.2000, è sostituita con la data del “7 gennaio”, per cui è attribuita agli esercizi commerciali la facoltà di apertura, nell’ambito delle otto domeniche, nella “.... prima domenica coincidente con l’inizio dei saldi invernali (dal 7 gennaio);
- modificato con ordinanza prot. 5108 del 17/12/2007 che dispone testualmente: la data del “7 gennaio”, contenuta nel punto 1.3 “Giornate domenicali e festive” del Titolo I “Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio” dell’ordinanza del Sindaco prot.1864 del 27.07.2000, è sostituita con la data del “5 gennaio”, per cui è attribuita agli esercizi commerciali la facoltà di apertura, nell’ambito delle otto domeniche, nella “.... prima domenica coincidente con l’inizio dei saldi invernali (dal 5 gennaio)”;
- modificato con ordinanza prot. 4892 del 09/12/2008 che dispone testualmente: la data del “7 gennaio”, contenuta nel punto 1.3 “Giornate domenicali e festive” del Titolo I “Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio” dell’ordinanza del Sindaco prot.1864 del 27.07.2000, è sostituita con “primo sabato di gennaio”, per cui è attribuita agli esercizi commerciali la facoltà di apertura, nell’ambito delle otto domeniche, nella “.... prima domenica coincidente con l’inizio dei saldi invernali (primo sabato di gennaio)” 
- modificato con ordinanza prot. 3932 del 14 dicembre 2009.
- modificato con ordinanza prot. 47309 del 3 dicembre 2010.
La giornata del 6 gennaio non è più festivo ai fini della disciplina degli orari degli esercizi commerciali ed è giornata che può essere scelta tra le otto domeniche o festivi dove è consentita l’apertura dell’esercizio (Ordinanza del Sindaco prot. n. 0047309, Class. 08-04, Fasc. 2010/55 del 3.12.2010).

1.4 Particolari manifestazioni, ricorrenze e festività
Ad integrazione di quanto già disposto al punto 1.3 in occasione delle seguenti manifestazioni, ricorrenze e festività:

  • a) 14 febbraio S.VALENTINO
    è data facoltà di sospendere la chiusura infrasettimanale obbligatoria dall’8 febbraio al 14 febbraio per tutti gli esercizi di vendita; se il 14 febbraio cade di domenica è data facoltà di apertura per tutti gli esercizi di vendita dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
  • b) CARNEVALE NEL QUARTIERE GRANAROLO
    è data facoltà di effettuare l'apertura dalle ore 14.00 alle 22.00 nella giornata non festiva di svolgimento del corteo carnevalesco per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio situati nel quartiere Granarolo;
  • c) 8 Marzo FESTA DELLA DONNA
    fermo stando quanto disposto in deroga al punto 1.5 per gli esercizi specializzati nella vendita di piante fiori e articoli di giardinaggio, è data inoltre facoltà di effettuare l'apertura dalle ore 07.00 alle ore 22.00 nelle giornate del 7 e 8 marzo per gli esercizi specializzati nella vendita di “dolciumi”;
  • d) GRAN PREMIO DI FORMULA 1 di IMOLA
    è data facoltà per gli esercizi di vendita situati in v. Emilia Levante, v. Trento, v. Diaz, v. Emilia Ponente, di effettuare l’apertura nella fascia 07.00-22.00 nella giornata domenicale di svolgimento del Gran Premio;
  • e) FESTA DELLA MAMMA
    fermo stando quanto disposto in deroga al punto 1.5 per gli esercizi specializzati nella vendita di piante fiori e articoli di giardinaggio, è data inoltre facoltà di effettuare l'apertura dalle  ore 07.00 alle ore 22.00 nella 2^ domenica di maggio per gli esercizi specializzati nella vendita di "dolciumi”;
  • f) 100 KM DEL PASSATORE
    è data facoltà per tutti gli esercizi di vendita di protrarre l'orario fino alle ore 24.00 del sabato in cui si svolge la manifestazione;
  • g) MERCATINI SERALI ESTIVI
    è data facoltà di protrarre l’orario di chiusura fino alle ore 24.00 per tutti gli esercizi di vendita e per le attività artigianali nelle giornate di svolgimento dei mercatini serali estivi;
  •  h) COMMEMORAZIONE DEFUNTI
    fermo stando quanto disposto in deroga al punto 1.5 per gli esercizi specializzati nella vendita di piante fiori e articoli di giardinaggio, è data inoltre facoltà in deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria e festiva di effettuare l’apertura dalle ore 07.00 alle ore 22.00 dal 24 ottobre al 4 novembre per gli esercizi specializzati per la vendita di "articoli cimiteriali " e “articoli funebri”;
  • i) FESTA PAESANA DI AMBIENTE E DI CACCIA a Granarolo Faentino
    è data facoltà per tutti gli esercizi di vendita posti all’interno del perimetro del Quartiere Granarolo di tenere aperto l’esercizio nei giorni di svolgimento della festa con protrazione fino alle ore 24.00, senza obbligo di rispetto della chiusura infrasettimanale obbligatoria, nonché di quella festiva;
  • l) MERCATI STRAORDINARI DOMENICALI O FESTIVI (da ordinanza Prot. 3932 del 14/12/2009)
    fatta eccezione per i mercati straordinari domenicali o festivi previsti nel mese di dicembre, per quello pre-pasquale, per quello di novembre dove è data facoltà di apertura per tutti gli esercizi commerciali, nei restanti casi di effettuazione di mercati straordinari domenicali o festivi la facoltà di apertura è prevista  esclusivamente per gli esercizi commerciali situati all'interno del centro storico (area identificata dalle mura medievali più le mura del Borgo). L’esercizio di questa facoltà non dovrà, comunque, comportare il superamento del numero massimo di aperture domenicali consentite (otto) fissato dal D.Lgs. 114/1998.

Ulteriori facoltà potranno essere disposte con apposite ordinanze nel rispetto di quanto disposto al punto 1.3.
Per l’esercizio delle facoltà di apertura nel periodo delle festività natalizie, pasquali e in occasione di ricorrenze particolari non deve essere presentata domanda o comunicazione alcuna all’Amministrazione comunale.

Il punto 1.4 lettera l) è stato oggetto delle seguenti modifiche: 
- modificato con ordinanza prot. 2265 del 10/05/2006;
- modificato con ordinanza prot. 3932 del 14/12/2009.

1.5 Disposizioni speciali
Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi ai villaggi e complessi turistici alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale (per artigianato locale deve intendersi la vendita di ceramiche), nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e le attività di vendita che avvengono all’interno delle sale cinematografiche, gli artigiani che effettuano la vendita dei propri prodotti sul luogo di produzione o nei locali a questi adiacenti, i produttori agricoli che effettuano la vendita dei propri prodotti sul luogo di produzione, le cooperative per la vendita ai soli soci.
Le gelaterie, pasticcerie, pizze al taglio, creperie, munite di autorizzazione di cui alla Legge n. 287/1991 osservano l’orario previsto per i pubblici esercizi.

1.6 Faenza città d’arte
Essendo Faenza riconosciuta come “città d’arte” per l’intero territorio comunale e per l’intero periodo annuale, gli esercizi di vendita al dettaglio determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono non osservare la chiusura domenicale dell’esercizio e quella festiva nelle giornate dell’8 dicembre e 6 gennaio.
Le facoltà di apertura per tutti gli esercizi commerciali nelle restanti giornate festive civili e religiose saranno determinate con appositi atti, fatte salve le deroghe già previste per le attività di cui al punto 1.5 della presente Ordinanza.
Le restanti disposizioni di cui all’ordinanza n.1864 del 27.07.2000 incompatibili o superate dalla presente modifica sono abrogate.
(Modifica introdotta con ordinanza del Sindaco prot. 34536 del 16/09/2011 in vigore dal 01/10/2011).

1.7 Particolari attività di vendita
CHIOSCHI DI PIADINA
E' data facoltà di optare, comunicando l’opzione all’Amministrazione Comunale:

  • a) per l'orario ordinario con chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale di mezza giornata (a parte le deroghe sopra indicate) oppure
  • b) per l'orario previsto per i pubblici esercizi con l'obbligo di una intera giornata di chiusura facoltativamente prescelta dal titolare e preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

PASTICCERIE MISTE AD ESERCIZI DI PANIFICAZIONE
Nelle pasticcerie miste ad esercizi di panificazione nelle giornate domenicali e festive è vietata la vendita del pane, fatte salve le deroghe previste.
ATTIVITA’ MISTE
Le attività miste caratterizzate da più specializzazioni merceologiche o da entrambi i settori devono osservare gli orari per l’attività prevalente da loro esercitata; la vendita marginale di alcuni prodotti di cui alle tipologie previste nell’art.13 c.1 del D.Lgs. n.114/98 non legittima l’esercizio delle facoltà ivi previste.
In ogni caso è vietato un orario differenziato.
In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza dell’attività di vendita esercitata, l’accertamento è effettuato dagli organi di vigilanza comunale sulla base dei seguenti criteri:

  • la superficie del locale deve essere dedicata con prodotti in mostra per almeno l’80% alla specializzazione merceologica prevalente;
  • il fatturato della specializzazione merceologica prevalente deve essere pari all’80% dell’intero fatturato;

AUTO
Gli esercizi specializzati nella vendita di auto devono osservare:
- l'orario ordinario con chiusura domenicale festiva e infrasettimanale di mezza giornata fatte salve le deroghe previste.
Qualora nelle giornate domenicali e festive si svolgano manifestazioni a livello nazionale di lancio e/o promozione di nuovi modelli di vetture, la concessionaria che ha in esclusiva il modello può tenere aperto l’esercizio per effettuare la mostra senza vendita dello stesso, senza obbligo di comunicazione all’Amministrazione comunale.
PRODOTTI ITTICI, PANETTERIE (rivendite e forni), ALIMENTARI
Gli esercizi specializzati per la vendita di prodotti ittici, panetterie (rivendite e forni di panificazione con annessa rivendita), alimentari, potranno effettuare l'apertura alle ore 06.00, ferme restando le altre disposizioni fissate per la generalità degli esercizi.
CARTOLIBRERIE (cartolerie e cancellerie)
Per gli esercizi specializzati per la vendita di cartoleria e cancelleria è facoltà di sospendere l'obbligo della chiusura obbligatoria di mezza giornata nel periodo dal 30 agosto al 15 ottobre.

1.8 Ferie
La chiusura dell’esercizio di vendita per ferie non comporta l’obbligo della comunicazione preventiva all’Amministrazione comunale.
La sospensione dell’attività di vendita per un periodo superiore ad un anno, comporta la chiusura dell’esercizio di vicinato e la revoca dell’autorizzazione nei casi di medie e grandi strutture di vendita.

1.9 Tre festività consecutive
Nel caso di 3 festività consecutive le modalità di apertura degli esercizi del settore alimentare saranno stabilite con apposita ordinanza.

1.10 All’attività all’ingrosso si applicano le medesime disposizioni per il dettaglio.

1.11 Orario notturno
Gli esercizi di vicinato possono presentare domanda all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 13, c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 per essere autorizzati all’esercizio  dell’attività di vendita in orario notturno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto.
Potranno essere autorizzati non più di quattro esercizi (due del settore alimentare e due del settore non alimentare) per zona rispetto alla zonizzazione definita come quartieri.
Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 30 giorni con il rilascio dell’autorizzazione (che ha validità annuale fino al 31 dicembre dell’anno del rilascio) o con il rigetto della domanda.
Nel caso di domande concorrenti si dovrà tenere conto:

  • del maggior numero di specializzazioni merceologiche
  • della maggior superficie
  • della presenza di parcheggio nelle immediate adiacenze dell’esercizio.

Per domande concorrenti si intendono quelle pervenute al Comune prima dell’accoglimento di altra domanda presentata per la medesima zona e settore, che si ha per avvenuta con la comunicazione di accoglimento o per silenzio-assenso trascorsi 30 giorni dalla presentazione.
Nel caso di concorrenza i procedimenti rimangono sospesi per 15 giorni in modo da consentire le determinazioni conclusive da parte dell’Amministrazione comunale che devono intervenire entro i successivi 30 giorni.
Costituisce condizione ostativa del rilascio il parere sfavorevole del Comando Polizia Municipale.
La richiesta di autorizzazione va rinnovata annualmente (entro il 30 novembre) e potrà essere negata in presenza di domande di esercizi maggiormente rispondenti ai criteri di cui sopra.

1.12 Riposo settimanale per i dipendenti
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 22.2.34 n. 70 e dell’art. 36 della L. 142/90 si autorizza la sostituzione del riposo domenicale e festivo per i dipendenti degli esercizi di vendita con riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.

1.13 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.
Le disposizioni di cui all’ordinanza n. 2307 del 6.5.1987 e le successive modifiche ed integrazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione ed agli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, permangono in vigore.
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
 
Dalla Residenza Municipale, 27 luglio 2000
 
IL SINDACO
(ing.Claudio Casadio)

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