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Ordinanza del 09.02.2006 (Prot. n. 875) - Disciplina dell'orario di apertura e chiusura dei "phone center"

Prot.875
 
Oggetto: Ordinanza disciplinante l’orario di apertura e chiusura dei “phone center”
 
IL SINDACO
 
Rilevato che in materia di comunicazioni elettroniche la normativa di riferimento per i “phone center” è il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che sottopone tali attività all’obbligo di presentazione di una dichiarazione all’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.
 
Considerato che il fenomeno dei phone o call center sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti, vista la proliferazione di centri di telefonia che mettono a disposizione del pubblico servizi telefonici nazionali e internazionali e collegamenti ad Internet.
 
Riscontrato che anche il legislatore recentemente ha ritenuto opportuno, per quanto di competenza dello Stato, intervenire sui phone-center, ed in generale su tutti gli esercizi pubblici di telefonia ed internet point, con la recente legge 31 luglio 2005 n. 155, che all’articolo 7 disciplina specificatamente i phone center e gli internet point.
 
Dato atto che la norma succitata prevede che chiunque intenda aprire phone center e/o internet point deve richiedere apposita licenza al Questore della Provincia dove l'esercizio è ubicato. La licenza comporta il rispetto di una serie di obblighi, tra i quali l'identificazione delle persone che accedono a questi esercizi previa consultazione, registrazione dei dati anagrafici e fotocopia del documento di riconoscimento. Questi dati devono essere memorizzati ed archiviati su apposito registro informatico e conservati per i controlli da parte degli organi di P.S.
 
Considerato che in molti casi queste strutture di servizio si caratterizzano anche al loro interno come esercizi di vicinato per la vendita di prodotti del settore non alimentare o alimentare.
 
Considerata la necessità di riservare al Comune un ruolo attivo sia nella salvaguardia della garanzia di un servizio importante quale è quello erogato dai “phone center”, sia prevedendo, nel contempo, strumenti operativi e misure restrittive atti a contrastarne un loro utilizzo improprio.
 
Richiamati gli indirizzi del Consiglio Comunale formulati con l’atto C.C. n. 1313/128 del 28.02.2000 recante “Criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio” circa la necessità di prevedere idonee limitazioni orarie all’esercizio di tutte le attività.
 
Evidenziato che le attività di “phone center”, prolungando i propri servizi nelle ore più inoltrate della notte, favoriscono la concentrazione e l’intrattenimento di gruppi di persone sia all’interno che all’esterno dei locali in cui si svolge l’attività in argomento, e che tali condotte possono essere causa di disturbo al riposo e alla quiete pubblica o dar corso al determinarsi di situazioni di pericolo per l’ incolumità pubblica o privata e per i beni del patrimonio pubblico o privato.
 
Rilevato che fra le attività il cui esercizio, nelle ore notturne, può ingenerare situazioni di particolare disturbo della quiete pubblica vi sono quelle dei “phone center”, che allo stato non risultano disciplinate da nessuna norma o disposizione circa l’orario di esercizio.
 
Considerato che il Sindaco nell’assolvimento dei compiti e facoltà previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 deve tener conto delle esigenze di erogazione del servizio e delle esigenze di tutela della quiete pubblica.
 
Ritenuto che il servizio sia sufficientemente garantito rispetto alle esigenze degli utenti nella fascia oraria 7.00 – 22.00.
 
Considerata la necessità di regolamentare gli orari di apertura e chiusura delle attività suddette, anche in considerazione del coordinamento con l’orario delle attività commerciali di norma insediate al loro interno.
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 c. 7 del D.Lgs. 267/2000.
 
ORDINA
 
Gli esercizi denominati “phone center” che svolgono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in qualunque parte del territorio comunale siano ubicati possono restare aperti, anche ininterrottamente, tra le ore 7.00 e le ore 21.00*. L’attività deve inderogabilmente cessare alle ore 21.00* con chiusura al pubblico dei locali.
 
In caso di inottemperanza all’obbligo suddetto si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 ad euro 500,00.
 
In caso di recidiva l’attività può essere sospesa. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento.
 
Gli effetti del presente atto decorrono dalla data del 1 marzo 2006.
 
Faenza, 9 febbraio 2006
 
IL SINDACO
(Claudio Casadio)

 

* (Le ore 22.00 sono così modificate alle ore 21.00 dall'Ordinanza 875 del 29.03.2006).