Centri ricreativi estivi (CRE) gestiti dai privati
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
I soggetti privati che intendono avviare di un Centro ricreativo estivo (soggiorno diurno semiresidenziale) per minori in età compresa tra i 3 e i 17 anni devono compilare la pratica suapERsul sito https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
In alternativa alla procedura di cui sopra, è possibile utilizzare il modello "SCIA CREE" scaricabile dal box documenti della presente pagina. tale modello va compilato, sottoscritto ed inviato unitamente ad una copia di un documento di identitità alla pec dell'Unione della Romagna Faentina pec@cert.romagnafaentina.it .
Somministrazione di alimenti e bevande
Qualora i soggetti gestori intendano effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, devono compilare la pratica suapERsul sito https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
In alternativa alla procedura di cui sopra, è possibile utilizzare il modello "SCIA somministrazioni alimenti e bevande" scaricabile dal box documenti della presente pagina. tale modello va compilato, sottoscritto ed inviato unitamente ad una copia di un documento di identitità alla pec dell'Unione della Romagna Faentina pec@cert.romagnafaentina.it .
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi , sito a Faenza, in Piazza Rampi (piano terra), aperto al pubblico con i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30; il Martedì e Giovedì, anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30 - Tel 0546 691658.
Normativa di riferimento
La legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori", ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative di rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei soggiorni di vacanza estivi per minori, ivi inclusi i soggiorni diurni (centri estivi – parchi gioco), nonché le funzioni di vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione dei controlli di competenza dell'autorità sanitaria. La legge regionale rinviava ad una deliberazione del Consiglio Regionale la determinazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori, così come i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio. Il Consiglio Regionale ha, quindi, approvato i requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture destinate a soggiorni per minori ed i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio con deliberazione del 15 dicembre 1998, n. 1061.
Successivamente, la legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” ha stabilito che il Centro estivo, servizio semiresidenziale, è soggetto a dichiarazione di inizio attività (ora segnalazione certificata di inizio attività) da inviare al Comune, specificando con la direttiva regionale n. 247 del 26/02/2018 i requisiti minimi funzionali e strutturali per lo svolgimento delle attività e le relative modalità di controllo.