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Autentica di firma di persona affetta da cecità

L’autenticazione della sottoscrizione avviene secondo le modalità indicate dalla Legge 3 febbraio 1975, n. 18 “Provvedimenti a favore dei ciechi”.

La persona affetta da cecità è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire e può essere assistita per la sottoscrizione degli atti o anche per la loro redazione da una persona di fiducia che firmerà, dopo il cieco, qualificandosi come testimone. Se ha partecipato anche alla redazione dell’atto si qualificherà come “partecipante alla redazione dell’atto”.

Se la persona affetta da cecità  non è in grado di firmare  apporrà un segno di croce. Se non è in grado neppure di apporre il segno di croce si indicherà sul documento la formula “impossibilitato a sottoscrivere” e l’atto sarà sottoscritto da due testimoni.

 

Riferimenti normativi:
Artt. 1-3-4  Legge 3 febbraio 1975, n. 18