Sito Ufficiale del Comune di Faenza

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Procedimento di cambio di residenza e indirizzo

L’Ufficiale d’Anagrafe provvede alla regolare tenuta degli archivi anagrafici, invitando le persone a rendere le dichiarazioni attestanti le variazioni anagrafiche, ivi compresi i cambi di residenza e di indirizzo.

Il cambiamento di residenza ha come presupposto il trasferimento nel Comune della propria dimora abituale, intesa come centro dei propri affetti familiari, provenendo da un Comune diverso.

Il cambiamento di indirizzo è lo spostamento della dimora abituale all’interno del Comune ove si è già residenti.

Per famiglia, agli effetti anagrafici, s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, che occupano la stessa unità abitativa. Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.

La presenza/assenza di vincoli affettivi o di amicizia  deve essere espressamente dichiarata all’atto della presentazione della pratica di variazione anagrafica.

Il Regolamento Anagrafico ha eliminato la figura del “capo famiglia” istituendo quella di “intestatario della scheda anagrafica (IS)”. Tale figura viene indicata all’atto della  costituzione della famiglia; il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

Ciascun componente maggiorenne della famiglia è responsabile delle dichiarazioni anagrafiche  che possono riguardare anche le posizioni degli altri componenti della famiglia.

 

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche.

La nuova disciplina riguarda:

  • Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
  • Iscrizione anagrafica dall’estero
  • Cambio di abitazione all’interno del comune
  • Emigrazione all’estero

 

MODALITA’

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica ministeriale dichiarazione di residenza dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero ,  debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dalla legge, tramite una delle seguenti modalità:

  • Direttamente agli sportelli del servizio anagrafe del Comune di Faenza sito in P.zza Rampi n. 2
  • Per raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Faenza P.zza del Popolo 31
  • Per fax al n° 0546 691618 indirizzato a Comune di Faenza Servizio Anagrafe
  • Per via telematica ai seguenti indirizzi: comune.faenza@cert.provincia.ra.it  o  anagrafe@comune.faenza.ra.it  

 L’invio per posta elettronica (semplice o certificata) è consentito ad una delle seguenti condizioni:

  a)  che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

  b)  che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

  c)  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;

  d)  che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.

Qualora il trasferimento di residenza si riferisca ad un solo genitore con figli minori, alla dichiarazione di residenza dovrà essere allegato l’assenso dell’altro  genitore ( assenso del genitore al trasferimento di residenza di figlio minore).

Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere rese anche tramite un soggetto terzo rispetto all’interessato, munito di apposito potere di rappresentanza, conferito e trasmesso con le modalità di cui all’art. 38 del DPR n. 445/2000.  “conferimento del potere di rappresentanza”    

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, dovrà contenere tutti i dati richiesti ed indicati nell’apposito modulo.

Inoltre:

- I cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione Europea dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’ Allegato A

- I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ Allegato B

LOTTA ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI

Dal 29.3.2014 a seguito dell’ entrata in vigore del D.L. 47/2014 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n. 80 chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’ immobile medesimo e gli atti emessi in  violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

Pertanto - pena irricevibilità della pratica – il richiedente dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione dell’alloggio, ovvero compilare la pag. 4 del modello ministeriale di dichiarazione di residenza, ed in casi particolari produrre la dichiarazione di assenso del proprietario dell’alloggio . A tal proposito si consiglia di prendere visione dell’allegata tabella di istruzioni per la presentazione della dichiarazione di residenza.

Per agevolare l’ aggiornamento dei dati d’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si consiglia di allegare alla pratica copia delle patenti e dei libretti di circolazione dei mezzi intestati a tutti i componenti della famiglia interessati al cambio di residenza.

 TEMPI

 -  A seguito della dichiarazione ricevuta, l’Ufficiale d’Anagrafe registrerà entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse. Nel conteggio di 2 giorni lavorativi è da escludere la giornata del sabato, poiché l’ufficio Anagrafe, per quanto riguarda i procedimenti di cambio di residenza e di indirizzo, il sabato mattina è aperto al pubblico solo per l’accettazione della modulistica compilata e per offrire le necessarie informazioni al riguardo.

A seguito della registrazione delle variazioni anagrafiche (2 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle dichiarazioni) potranno essere rilasciati i certificati di “residenza” e di “stato di famiglia”.

 -  Entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni anagrafiche verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l’Ufficiale d’ Anagrafe comunicherà al cittadino l’eventuale esito negativo. Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non avrà ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considererà conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).

 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI

Le nuove disposizioni disciplinano anche la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, e che riguarda gli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi derivanti dagli accertamenti.

In particolare, in caso di dichiarazioni non corrispondenti alla situazione di fatto, la normativa prevede la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

L’Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.

 

COMUNICAZIONI DEI DATI ANAGRAFICI

L’Anagrafe invia giornalmente le comunicazioni che derivano dagli aggiornamenti anagrafici ai seguenti Enti Pubblici:

  • al Ministero dell’ Interno per l’allineamento dell’ Indice Nazionale dell’Anagrafe
  • all’Agenzia delle Entrate
  • all’I.N.P.S.
  • alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento degli indirizzi sulle patenti e/o carte di circolazione.

È inoltre possibile:

- contattare la motorizzazione ai numeri 800 232323 (gratuito da telefono fisso) oppure 06 45775927 (da cellulare, a pagamento) dal lunedì al venerdì 8:00-21:00 e sabato 8:00-14:00 o all’indirizzo email uco.dgmot@mit.gov.it;

- accedere al sito www.ilportaledellautomobilista.it per verificare l’indirizzo presente negli archivi della motorizzazione.

 

Dal 2 febbraio 2013, la patente non verrà più aggiornata tramite l'apposizione del tagliando adesivo e l’ indicazione del nuovo indirizzo sarà comunicato da parte del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’aggiornamento degli archivi informatici.

Dal 01 ottobre 2020 a seguito dell'entrata in vigore della L. 120 dell'11.09.2020 di conversione del D.L.  76 del 16.07.2020 è stata abolita la trasmissione per posta da parte della MCTC dei tagliandi di aggiornamento relativi al nuovo indirizzo da apporre sui libretti di circolazione.

L’anagrafe invia periodicamente le comunicazioni che derivano dagli aggiornamenti anagrafici agli uffici comunali interessati, e agli uffici locali dell’ACER, dell’ A.U.S.L. di Ravenna e di HERA.