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Carta d’Identità per cittadini italiani minori residenti nel Comune

 

Non esistono limiti di età per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, ma solo una diversa validità temporale a seconda dell’età del titolare.

Il documento, così come previsto dal  D.L. n. 70 del 13.5.2011,  ha validità di:  

-  3 anni  dalla data del rilascio per i minori di età inferiore ai 3 anni

-  5 anni dalla data del rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

Dal 10 febbraio 2012  la normativa  riconosce  la scadenza  del documento  nel giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successivo alla scadenza  sopra citata.

Per ciascun cittadino di età maggiore o uguale a 12 anni è prevista la rilevazione delle impronte digitali.

Cosa occorre:

Il rilascio di una nuova Carta d’Identità Elettronica può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente alla scadenza di quella di cui si è già in possesso.

- I minorenni devono presentarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune  accompagnati  da almeno  un genitore  munito di documento identificativo in corso di validità.

- Occorre inoltre n. 1 fotografia formato tessera, recente.

Per avere informazioni in merito alle caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per i documenti di identità si rinvia alla  nota del Ministero dell’Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 05.12.2005 .

Visualizza l'allegato contenente esempi di fotografie errate e corrette 

Esempi tipologia fotografie (206,41 kB - PDF)

 

Per ottenere la Carta d’Identità Elettronica  valida per l’espatrio, contestualmente alla richiesta del documento occorre che i genitori sottoscrivano  un’ apposita  dichiarazione  con cui attestano che il figlio minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto. 

Nel caso uno dei genitori si trovi nell'impossibilità di presentarsi personalmente,  potrà  compilare e sottoscrivere il modello di assenso che dovrà essere  presentato -  unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità  - al momento del rilascio  della  carta d'identità. 

atto di assenso dei genitori (53,80 kB - PDF)

 

Paesi in cui è possibile espatriare con carta d’identità:

Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile l’ingresso con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/  selezionando il paese di proprio interesse.

 ATTENZIONE: a seguito del’entrata in vigore del  D.L. 24.01.2012  n. 1, la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di 14  anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci: infatti l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di  14 anni  è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Qualora il minore debba invece espatriare accompagnato da persone diverse dai genitori (è il caso ad esempio della gita scolastica)  occorre che i genitori  compilino  una dichiarazione di affidamento temporaneo del minore in cui viene indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura. A tal fine è pertanto necessario rivolgersi al Commissariato della Polizia di Stato di Faenza.

 

In caso di furto o smarrimento:

In caso di furto o smarrimento di carta d’identità ancora valida, per ottenere un nuovo documento è indispensabile presentare una denuncia di furto o smarrimento resa agli organi di polizia: carabinieri, polizia di stato, polizia  municipale,  polizia ferroviaria ecc….

La denuncia di furto o smarrimento resa in uno stato estero è ritenuta valida unicamente se presentata presso un’ambasciata o consolato italiano; in caso contrario la denuncia dovrà essere nuovamente resa  in Italia agli organi sopra indicati.

 

In caso di carta deteriorata:

In caso di deterioramento di carta d’identità ancora valida, per ottenere un nuovo documento  il richiedente dovrà presentare la carta d’identità  deteriorata.