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I rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il legislatore ha concepito la famiglia come un organismo in cui tutti i menbri devono collaborare per l'interesse comune. Infatti i coniugi decidono concordemente la vita familiare e il legislatore, in armonia con questi scopi, è intervenuto per regolare anche i rapporti economici che la famiglia intrattiene con i terzi. Si sarebbe potuto prevedere che il singolo coniuge fosse responsabile delle  obbligazioni assunte personalmente: in tal modo,  però, si sarebbe minato quel principio dell'unità familiare che il legislatore ha voluto creare anteponendo gli interessi della famiglia a quelli dei singoli. Per questo motivo il legislatore ha scelto un regime patrimoniale privilegiato (comunione dei beni) applicabile automaticamente in tutti i casi in cui i coniugi non abbiano effettuato una scelta diversa. Pertanto il regime della comunione dei beni è “automatico”, nel senso che viene adottato in mancanza di una diversa dichiarazione di volontà.

 

Qualora gli sposi intendano sottoporre i loro rapporti patrimoniali ad un diverso regime devono espressamente dichiararlo. La scelta può essere effettuata  contestualmente alla celebrazione del matrimonio manifestando tale volontà al celebrante (ufficiale dello stato civile o ministro di culto).

La scelta può essere effettuata anche successivamente al matrimonio: in tal caso però deve essere formalizzata in un atto notarile.

 

I coniugi possono optare per una delle seguenti forme di gestione dei loro rapporti patrimoniali:

 

Comunione legale

Rientrano nella comunione legale: 

  • gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali; 
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • i frutti dei beni propri di  ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  • i proventidell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione,     non siano stati consumati.

Sono esclusi dalla comunione, benchè acquistati durante il matrimonio, i beni “personali” elencati nell'art. 179 del codice civile.

 

Comunione convenzionale

Con la scelta del regime della comunione convenzionale i coniugi apportano una modifica, seppur limitata,  alla comunione legale. Infatti, considerato che non possono far parte della comunione convenzionale i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all'esercizio della professione di ciascuno dei coniugi, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita della capacità lavorativa, i coniugi possono far rientrare nella comunione convenzionale i beni personali ricevuti prima del matimonio e quelli ricevuti successivamente per donazione o successione.

 

Separazione dei beni

Con il regime della separazione dei beni i coniugi convengono che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

 

Fondo patrimoniale

Con la costituzione di un fondo patrimoniale i coniugi vincolano determinati beni per i bisogni della famiglia. Tale istituto è stato introdotto nel codice civile per permettere alla famiglia di contare su un substrato patrimoniale in gradi di garantirne i bisogni. Non sostituisce il regime di comunione legale, ma serve semplicemente a creare un vincolo su beni appartenenti ad uno o entrambi i coniugi.

 

 

08/03/2013