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Pubblicazione di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio consiste in un procedimento che ha una doppia finalità: la prima consiste nella verifica che i nubendi sono in possesso di tutti i requisiti soggettivi per poter contrarre matrimonio e la seconda consiste in un avviso al pubblico, che si realizza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio di un atto contenente la intenzione degli sposi di voler contrarre matrimonio affinchè coloro che ne abbiano diritto possano eventualmente fare opposizione.
L'intervento dello stato è giustificato dal fatto che il matrimonio non è un semplice “contratto” tra due persone, ma un istituto avente una rilevanza pubblica, dal quale derivano precisi diritti e doveri in capo a ciascuno dei coniugi sia tra di loro che nei confronti dei terzi.
Come detto il procedimento consta di due fasi:
la prima è diretta, attraverso l'esame della documentazione acquisita, a verificare che i nubendi sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per poter contrarre matrimonio. Tali requisiti sono:

  • età maggiore di diciotto anni: può contrarre matrimonio, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, chi abbia compiuto sedici anni. Non può in alcun modo contrarre matrimonio chi abbia meno di sedici anni;
  • capacità di intendere e di volere: non può contrare matimonio chi sia stato interdetto per infermità di mente;
  • libertà di stato: è necessario essere celibi/nubili, divorziati o vedovi. Le donne divorziate o vedove non possono contrarre un nuovo matrimonio prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento del precedente;
  • inesistenza vincolo parentela o affinità: non possono cntrarre matrimonio le persone legate da vincoli di parentele in linea retta all'infinito e in linea collaterale fino al secondo grado. I parenti in linea collaterale  di terzo possono essere autorizzati a contrarre matrimnonio dal Tribunale. Inoltre non possono contrarre matrimonio gli affini in linea retta.

Pertanto chiunque intenda contrarre matrimonio deve preventivamente richiedere all'ufficiale dello satto civile di effettuare la necessaria pubblicazione. La richiesta deve essere presentata da entrambi i nubendi. Non è necessario produrre documenti attestanti situazioni certificabili da uffici pubblici italiani poiché le necessarie verifiche saranno effettuate direttamente dall'ufficio dello stato civile; viceversa dovranno esser prodotti dagli interessati quei documenti che non possano essere acquisiti d'ufficio quali la richiesta del parroco, indispensabile nel caso in cui gli sposi intendano contarre un matrimonio concordatario, e il “nulla osta” per i cittadini stranieri. Per quanto riguarda in particolare i cittadini stranieri, per poter contrarre matrimonio in Italia devono produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza dalla quale risulti che, giusta le leggi vigenti, sono in possesso dei requisiti soggettivi per poter contrarre matrimonio. Qualora tale attestazione sia rilascita all'estero deve essere debitamente legalizzata o apostillata e tradotta. Qualora sia rilasciata dall'autorità consolare straniera in Italia deve essere legalizzata dalla Prefettura di Ravenna ad eccezione dei casi in cui lo stato che l'ha emessa abbia aderito a convenzioni che prevedano l'esenzione della legalizzazione degli atti rilasciati dalla autorità diplomatica o consolare.

Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile provvede ad acquisire la documentazione necessaria a verificare il possesso dei requisiti soggettivi per poter contrarre matrimonio e l'inesistenza degli  impedimenti previsti dalla legge. Successivamente provvede a pubblicare all'albo pretorio un avviso contenente i dati degli sposi onde rendere pubblica la loro intenzione e consentire ai terzi che ne abbiano titolo di presentare opposizione. La pubblicazione, che deve esser fatta bei comuni di residenza di entrambi gli sposi, si protrae per otto giorni consecutivi. Scaduto il termine occorre attendere ulteriori tre giorni onde consentire eventuali opposizioni. Chi, avendone titolo, intenda opporsi alla celebrazione del matrimonio deve presentare  ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione. Decorsi tre giorni dalla scadenza dell'ultima pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del  matrimonio civile o al rilascio dell'autorizzazione alla celebrazione del matrimonio religioso.
Considerati i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti e la pubblicazione dell'avviso è necessario richiedere la pubblicazione con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione del matrimonio (almeno 50-60 giorni prima). La pubblicazione ha validità di sei mesi, per cui il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dall'eseguita publicazione. In caso contrario occorre effettuare una nuova pubblicazione.

La richiesta deve essere presentata direttamente dai nubendi all'ufficio dello stato civile, in piazza Rampi 2. Come detto, salvo casi particolari (matrimonio religioso o coniugi stranieri) non è necessario produrre documenti ma è sufficiente presentarsi muniti di un valido documento d'identità.

In casi particolari è possibile chiedere la tribunale la riduzione dei termini della pubblicazione o la sua omissione.

Inoltre l'ufficiale dello stato civile può celebrare il matrimonio senza che sia stata effettuata la richiesta di pubblicazione,  qualora uno degli sposi si trovi in imminente pericolo di vita. In tale caso è necessaria la produzione di idonea certificazione medica.

 

 

 

07/03/2013