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Affidamento personale delle ceneri

la legge della regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19,  consente di ottenere l’affidamento delle ceneri di un prioprio caro a condizione che  vi sia stata volontà espressa del defunto manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato ovvero:

  • disposizione testamentaria;
  • dichiarazione del coniuge o dei parenti di primo grado (in caso di pluralità è necessaria la sottoscrizione di tutti).

 

La relativa autorizzazione è rilasciata previa apposita domanda, dal comune in cui avviene la conservazione delle ceneri. L’atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nel territorio del comune che lo ha adottato. Pertanto, l’affidatario decida di traferire le ceneri in altro luogo, dovrà richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo comune e la relativa autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria al comune di partenza.

 

L’urna deve deve essere opportunamente sigillata e deve riportare  cognome e nome del defunto, data di nascita e di decesso.

Di norma deve essere conservata presso la residenza dell’affidatario, salvo diversa indicazione al momento della richiesta di affidamento, e contenuta in apposito colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione e ogni altra causa di dispersione, anche involontaria delle ceneri. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato in cui l’urna si richiudibile, a vista o meno. Qualora i dati anagrafici del defunto indicati sull’urna non siano chiaramente visibili dall’esterno, devono essre riportati anche sul colombaro. Il colombaro può essere individuale o plurimo purchè non superi la capienza di tre urne. Ove non sia incorporato al suolo o in struttura abitativa, deve essere costituito di materiale resistente e in grado di prevenirne la profanazione.

 

L’affidatario può, in qualsiasi momento, rinunciare all’affidamento e consegnare l’urna al cimitero per l’interramento o la tumulazione.

 

Trattandosi di affidamento personale, in caso di decesso dell’affidatario, l’urna cineraria deve essere consegnata al cimuitero tranne il caso in cui il defunto avesse espressamente indicato un latro affidatario.

 

 

 

14/03/2013