Sito Ufficiale del Comune di Faenza

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Ufficio contravvenzioni

Servizio: Polizia Locale
Indirizzo: Via Baliatico 3
Telefono: 0546.691419
Fax: 0546.691406
Posta elettronica: verbali@romagnafaentina.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì - dalle 15 alle 17
Martedì - dalle 10 alle 12
Mercoledì - Chiuso

Giovedì - dalle 15 alle 17
Venerdì - dalle 10 alle 12
Sabato - Chiuso

 

 

Come posso pagare le violazioni amministrative?

 

Quanti giorni ho per pagare il preavviso trovato sotto al tergicristallo del veicolo oppure il verbale che mi è stato contestato dall'agente o notificato presso la residenza?

In tutti e tre i casi la sanzione può essere pagata entro 5 giorni versando l'importo minimo ridotto del 30% (la cifra già ridotta è riportata nel preavviso o nel verbale), avendo cura di conteggiare i giorni a partire da quello successivo alla data indicata nel corpo del preavviso o del verbale (data di accertamento per il preavviso e data di contestazione per il verbale), nel caso di notificazione presso la residenza, la data di riferimento è quella di notifica; qualora l'ultimo giorno ricada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo (es, la data del preavviso o del verbale contestato o notificato è giovedì 22/8/2019, la sanzione può essere pagata entro martedì 27/08/2019, se, invece, la data è martedì 20/08/2019, la sanzione potrà essere pagata entro lunedì 26/08/2019), ai fini del conteggio, sabato e prefestivi sono giorni feriali a tutti gli effetti. Non è ammesso il pagamento del preavviso trascorsi i 5 giorni, in quanto l'ufficio ha già avviato le procedure per la notifica del provvedimento presso la residenza (preavviso ora trasformato in verbale). Dal 6° al 60° giorno, successivi alla contestazione o notificazione del verbale, è ammesso il pagamento in misura corrispondente al minimo, senza la riduzione del 30% (l'importo esatto è indicato nel verbale). A partire dal 61° giorno l'importo aumenta circa al doppio.

 

Quando mi viene inviato via posta un verbale, come posso sapere quanti punti mi decurtano in seguito alla violazione che ho commesso?

Il numero dei punti decurtati (qualora siano previsti) sono riportati a fianco dell'articolo del Codice della Strada indicato sul verbale.

 

Se non sono stato fermato e la violazione comporta la decurtazione di punti, come comunico i dati del conducente?

I dati del conducente vanno indicati utilizzando il modello allegato nel verbale, compilato, firmato e completato con la documentazione richiesta. La comunicazione completa può essere inviata:

  • tramite posta elettronica ( verbali@romagnafaentina.it ), previa scansione
  • al fax 0546 691406
  • tramite posta (consigliabile raccomandata)
  • direttamente presso l'ufficio verbali della Polizia Municipale negli orari di apertura.

 

Se non comunico i dati del conducente quando richiesti, cosa succede? 

In base all'art. 126 bis del Codice della Strada, in caso di notifica di violazione che impone l'obbligo di comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti, se il proprietario del veicolo non effettua la comunicazione richiesta, verrà sanzionato con un ulteriore verbale di Euro 284,00.

 

Dopo avere ricevuto un ulteriore verbale perché non ho inviato i dati del conducente mi tolgono anche i punti della patente? 

No.

 

Quali sono le modalità per fare ricorso alla Prefettura di Ravenna?

Il ricorso deve essere presentato qualora non sia avvenuto il pagamento, dal trasgressore o il proprietario del veicolo entro 60 giorni dalla notifica della sanzione, all'Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso la Polizia Municipale di Faenza, dove può essere presunto ritenuti idonei. Può eventualmente essere richiesta l'audizione personale.

 

Quali sono le modalità per fare ricorso al Giudice di Pace di Faenza?

In alternativa al ricorso alla Prefettura di Ravenna, il trasgressore o il proprietario del veicolo nel termine di 30 gg. e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento, possono proporre ricorso al giudice di Pace di Faenza, con sede il corso Matteotti n 3, (da presentarsi direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso la cancelleria del Giudice di Pace, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).

 

Devo pagare il verbale per fare ricorso? 

No. Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio, e quando, qualora il verbale venga pagato, non è più possibile proporre ricorso.

 

Posso fare ricorso, per il medesimo verbale, sia al Giudice di Pace che alla Prefettura di Ravenna? 

Il Codice della Strada non lo consente: si può fare ricorso alla Prefettura di Ravenna oppure in alternativa al Giudice di Pace di Faenza.