Sito Ufficiale del Comune di Faenza

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Piazza del Popolo n. 31
Telefono 0546691111 - Fax 0546691499
PEC comune.faenza@cert.provincia.ra.it

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Servizio Stato Civile

Ufficio di Stato Civile

Piazza Rampi n.2

è a disposizione dei cittadini nel seguente orario:

da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00
giovedì ore 8.30 - 13.00 e 14.45 - 16.15
sabato ore 8.30 -12.30

l'apertura del sabato è sospesa per i mesi di luglio e agosto (sarà comunque garantita, per le sole denunce di morte, l'apertura dell'ufficio dalle ore 8:00 alle ore 10:30)

l’apertura del giovedì pomeriggio è sospesa per il mese di agosto

 

Telefono: 0546 691630 - Fax: 0546 691634

e-mail: statocivile@comune.faenza.ra.it

Pec: comune.faenza@cert.provincia.ra.it

 

La funzione del servizio di stato civile è quella di documentare gli eventi e i fatti della vita delle persone dai quali derivano la titolarità di specifici e particolari diritti ed obblighi verso lo stato e verso i terzi. Tale documentazione avviene mediante la formazione di specifici atti pubblici, dettagliatamente riprodotti nei registri di stato civile (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza) e negli archivi informatici.

 

Gli atti di stato civile fanno fede fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale dello stato civile dichiara essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto. Viceversa le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

In particolare devono essere rese all'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni di:

  • nascita e di riconoscimento di filiazione
  • matrimonio
  • decesso di un congiunto
  • acquisto della cittadinanza italiana

 

Oltre alla tenuta dei registri di stato civile, realizzata attraverso la formazione e l'aggiornamento dei relativi atti, l'ufficio dello stato civile svolge i seguenti ulteriori adempimenti:

  • rilascio delle certificazioni di stato civile, sia sotto forma di certificati semplici, che di estratti per riassunto o copia integrale
  • pubblicazioni di matrimonio
  • rilascio delle necessarie autorizzazioni per celebrazione dei matrimoni religiosi;
  • celebrazione dei matrimoni civili;
  • ricevimento dei giuramenti da parte di coloro che acquistano la cittadinanza italiana
  • attestazioni di acquisto  della cittadinanza  ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • trascrizione degli atti di stato civile, relativi a cittadini italiani, formati all'estero
  • riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri relativi a cittadini italiani
  • rilascio delle autorizzazione alla inumazione o tumulazione
  • rilascio delle autorizzazioni al trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri
  • rilascio delle autorizzazioni alla cremazione
  • rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
  • atti di affidamento personale delle ceneri
  • consulenza e informazione ai cittadini nelle materie sopra descritte.

 

Il sindaco, in qualità di ufficiale del governo, riveste la qualifica di ufficiale dello stato civile. Può delegare l'esercizio delle funzioni a dipendenti del comune o, limitatamente alla celebrazione dei matrimoni civili ed al ricevimento dei giuramenti di cui all'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 agli assessori e consiglieri comunali.