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Riconoscimento del figlio naturale

Il riconoscimento è l'atto con il quale si instaura il vincolo giuridico che lega il genitore ed il figlio.

La normativa italiana non fa discendere il rapporto giuridico della filiazione automaticamente dall'evento della procreazione bensì lo subordina all' atto volontario del riconoscimento che consiste in una dichiarazione resa nella forma dell'atto pubblico. Qualora siano interessati cittadini stranieri l'art. 35 della legge 31 maggio1995, n. 218, stabilisce che la capacità del gentore di effettuare il riconoscimento è disciplinata dalla legge nazionale dello stesso, le condizioni sono regolate dalla legge nazionale del figlio e la forma dalla legge nazionale del luogo in cui viene effettuato. Il minore straniero riconosciuto da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; in caso di maggiore età ?

 

La dichiarazione di riconoscimento è resa dal genitore che non sia interdetto per infermità di mente ed abbia compiuto i sedici anni. Poiché rientra nella categoria degli atti personalissimi non è ammessa rappresentanza. Il cittadino straniero che intenda riconoscere un figlio naturale deve produrre una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente del paese di appartenenza dalla quale risulti che ha la capacità di effettuare il riconoscimento.

 

La dichiarazione di riconoscimento può essere resa prima della nascita, contestualmente alla dichiarazione di nascita o successivamente alla stessa.

Riconoscimento del nascituro.

Possono effettuare il riconoscimento solo la madre o entrambi i genitori. Il padre può rendere la dichiarazione contestualmente alla madre o successivamente ad essa ma con il suo consenso. Non può riconoscere un figlio senza che sia riconosciuto  anche dalla madre. I genitori non devono essere tra loro parenti o affini nei gradi che ostano al riconoscimento.

Per rendere la dichiarazione è necessario produrre idonea certificazione medica atta a dimostrare lo stato di gravidanza.

Riconoscimento contestuale alla dichiarazione di nascita.

La normativa vigente non consente di disgiungere la dichiarazione di nascita dal riconoscimento: pertanto il genitore che rende la dichiarazione di nascita è tenuto ad effettuare, contestualmente, anche il riconoscimento del figlio. Per quanto concerne i requisiti soggettivi si richiama quanto esposto in precedenza. Qualora il figlio si riconosciuta alla nascita da entrambi i genitori assume il cognome del padre, nel caso in cui sia riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di colui che lo ha riconosciuto.

Riconoscimento successivamente alla nascita.

Il riconoscimento può avvenire anche successivamente alla nascita. In tal caso è necessario il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Nel caso in cui il figlio abbia compiuto i sedici anni, il riconoscimento non ha effetto senza il suo consenso. Nel caso in cui il riconoscimento del padre sia successivo a quello materno il figlio può scegliere se assumere il cognome paterno anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno. In caso di minore età del figlio competente a decidere dell'attribuzione del cognome è il tribunale per i minorenni.

 

Come detto la dichiarazione di riconoscimento va resa dinanzi ad un pubblico ufficiale ovvero davanti all'ufficiale dello stato civile o ad un notaio. Può anche essere contenuta in un testamento) Ovviamente nel caso di riconoscimento contestuale alla dichiarazione di nascita può essere resa esclusivamente dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Può essere resa anche in occasione della celebrazione del matrimonio, compreso quello religioso. In tal caso la dichiarazione sarà inserita del ministro di culto celebrante nell'atto di  matrimonio.

 

 

01/03/2013