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Perdita della cittadinanza italiana

L'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero” La legge citata ha modificato radicalmente il principio che disciplinava la perdita della cittadinanza subordinandola prevalentemente ad una espressa manifestazione di volontà. Conseguentemente sono stati drasticamente ridotti i casi di perdita automatica che ora sono i seguenti.

- il cittadino che, avendo accettato un impiego ad una carica pubblica da uno stato o ente pubblico estero o da un ente internazionalecui non partecipi l’Italia, ovvero prestando servizio militare per uno stato estero, non ottemperi, nel termine fissato, all’intimazione che il governo italiano può - rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare;

- il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica, o abbia prestato servizio militare per tale stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza. In tale caso perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra;

-  in caso di revoca dell’adozione per fatto dell’adottato sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

In tutti gli altri casi è necessaria una espressa manifestazione di volontà formalizzata in una dichiarazione di rinuncia resa all'ufficiale dello stato civile e iscritta nei registri degli atti di cittadinanza.

 

Possono rendere la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1 - residenza all'estero

2 - possesso di una cittadinanza straniera

 

La dichiarazione di rinuncia può essere resa in qualsiasi momento.

 

Per poter rendere la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana è necessario pagare il contributo di  200 euro sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno - DLCI, causale cittadinanza.

 

 

01/03/2013