Sito Ufficiale del Comune di Faenza

Salta ai contenuti
 

Piazza del Popolo n. 31
Telefono 0546691111 - Fax 0546691499
PEC comune.faenza@cert.provincia.ra.it

COME FARE PER...
  • Cittadino
  • Impresa
 
 
 
Sei in: Home » Guida ai servizi » Servizio Eletto... » Servizio Stato... » Nascita » Dichiarazione di nascita  
 

Dichiarazione di nascita

Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere dichiarate all'ufficiale dello stato civile il quale, sulla base della dichiarazione resa dai soggetti legittimati, provvede alla formazione dell'atto di nascita.

 

Di norma la dichiarazione di nascita è resa dai genitori. In particolare:

- per i figli legittimi la dichiarazione può essere resa dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che abbia assistito al parto;

- per i figli naturali riconosciuti deve essere resa da entrambi i genitori nel caso in cui ambedue intendano riconoscere il figlio oppure dal solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.

E' garantita anche alle donne che lo desiderino la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato e senza alcun obbligo ri riconoscere il figlio. In tal caso la dichiarazione di nascita è resa dal medico o dall'ostetrica che abbiano assistito al parto, rispettando la volontà della madre di no essere nominata. Il neonato sarà affidato ai servizi sociali per essere avviato all'adozione.

Colui che effettua la dichiarazione di nascita deve presentare l'attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che abbiano assistito al parto e un valido documento di riconoscimento (gli stranieri devono produrre il passaporto e, qualora non conoscano la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete).

 

La dichiarazione di nascita deve essere resa entro tre giorni se presentata alla direzione sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuto l'evento oppure entro dieci giorni se resa all'ufficiale dello stato civile. In caso di dichiarazione resa oltre il decimo giorno il dichiarante deve specificare/indicare le ragioni del ritardo. Di ciò l'ufficiale dello stato civile darà comunicazione al Procuratore della Repubblica.

 

- presso la direzione sanitaria dell'ospedale (entro il termine tassativo di tre giorni) la quale provvederà a trasmettere direttamente al comune di nascita o a quello di residenza dei genitori la documentazione necessaria per la formazione dell'atto di nascita

- presso l'ufficio dello stato civile del comune ove è avvenuta la nascita (entro il termine di dieci giorni)

- presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza dei genitori. (In questo caso la dichiarazione può essere resa soltanto dai genitori). Qualora gli stassi risiedano in comuni diversi la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

 

nato morto: la dichiarazione deve essere resa tassativamente al comune di nascita

nato vivo ma deceduto prima della dichiarazione di nascita: la dichiarazione deve essere resa tassativamente al comune di nascita

nato da genitori stranieri residenti all'estero: la dichiarazione può essere resa alla direzione sanitaria del centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita

nato da genitori italiani residenti all'estero:  la dichiarazione può essere resa alla direzione sanitaria del centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita

 

 

01/03/2013