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Aliquote e Detrazioni 2011

COMUNE DI FAENZA

 

ALIQUOTE E DETRAZIONE I.C.I. ANNO 2011

 

 

Con decreto legge n. 93/2008 convertito nella Legge 24/07/2008 n. 126 è stata disposta con decorrenza dall’anno 2008 l’esenzione ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e per quelle ad esse assimilate con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.

Si considerano ai fini dell’esenzione, secondo quanto stabilito dalla Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1/DF del 04/03/2009, abitazioni “assimilate” in base alla delibera comunale:

  • le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  • le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il soggetto passivo presenti, entro il termine di pagamento del saldo I.C.I. (16 Dicembre 2011), apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell’immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell’esenzione. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l’avvenuta variazione.

 

ALIQUOTE

 

Il Comune di Faenza ha confermato per il 2011 le seguenti aliquote:

-     aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

 

-   aliquota ridotta nella misura del 6 permille per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9 direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel comune, alle quali si applica la detrazione nella misura di € 103,29;

 

- aliquota maggiorata nella misura del 9 per mille per le unità ad uso abitativo non locate con contratto registrato né altrimenti occupate e relative pertinenze, quando la non occupazione si protragga per più di 24 mesi decorrenti dalla scadenza dell’ultimo contratto di locazione o dal momento in cui, comunque si è verificato il presupposto della mancata occupazione dei locali.

L’aliquota al 9 per mille va applicata in relazione al periodo dell’anno 2011 durante il quale l’unità immobiliare risulta non locata o non occupata.

Il Comune si riserva di effettuare i controlli per accertare se l'unità immobiliare è concessa in locazione, richiedendo l'esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'aliquota al 9 per mille:

-      le unità immobiliari concesse in uso gratuito e quelle di fatto utilizzate dal soggetto proprietario o da un proprio famigliare come unità a disposizione, a condizione che tali cir­costanze risultino da apposita dichiarazione e documentazione comprovante i consumi di acqua, energia elettrica e gas (da esibire su richiesta dell'Ufficio), fatta salva ogni altra forma di verifica diretta da parte dei competenti Uffici Comunali. In tutti i casi l'unità immobiliare deve essere denunciata ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale.

-      i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili e gli alloggi non assegnati di proprietà delle II.PP.A.B. facenti parte dell’Edilizia Residenziale Pubblica, per i quali si applica l'aliquota ordinaria.

 

aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 04.11.1999, 15.03.2004 e 02.12.2009 in attuazione della legge 09.12.1998 n° 431 art. 2 commi 3 e 4, così come modificata dalla Legge 08.01.2002 n° 2, del Decreto Ministeriale dei LL. PP. 05.03.1999 e del D. M. 30.12.2002.

L’aliquota ridotta al 2 per mille va applicata in relazione al periodo di locazione dell’alloggio nell’anno 2011 ed a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento del saldo I.C.I. (16 Dicembre 2011), copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti già in essere se ed in quanto dovuta.

 

DETRAZIONE ORDINARIA

 

Spetta per le abitazioni principali dei soggetti passivi escluse dall’esenzione ICI la detrazione ordinaria nella misura di € 103,29.