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Istruzioni, Termini scadenza ICI 2011

COMUNE DI FAENZA

I.C.I. ANNO 2011

 

 

Si riportano di seguito le istruzioni ICI per la presentazione delle dichiarazioni di variazione 2010 e per il pagamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

 

DICHIARAZIONE

 

A partire dall’anno 2008 la dichiarazione ICI deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Pertanto non deve essere presentata alcuna dichiarazione per l’anno 2010 quando gli elementi rilevanti ai fini I.C.I. dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI) utilizzato dai notai per la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonchè la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.  

Coloro che sono tenuti alla presentazione devono consegnare la dichiarazione ICI all'Ufficio Tributi per gli immobili posseduti ed ubicati nel territorio del Comune di Faenza, in duplice copia (l'originale per il Comune e la copia per l'elaborazione meccanografica) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:

1)    entro il 30 Giugno 2011 in caso di presentazione cartacea del modello Unico;

2)    entro il 30 Settembre 2011 se la presentazione del modello Unico viene effettuata in via telematica.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2010".

L'Ufficio Tributi è aperto al pubblico il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00, il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 16,00 per la distribuzione e il ritiro dei modelli.

 

VERSAMENTO

 

L'imposta ICI dovuta al Comune di Faenza per il 2011 dovrà essere versata entro il 16 giugno (prima rata) utilizzando i bollettini di c/c postale N. 88715339 intestati alla Società SO.R.IT. Italia S.p.A. COMUNE FAENZA – RA – ICI con versamento diretto presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. oppure presso gli uffici postali oppure mediante l’utilizzo del modello F 24; inoltre è previsto il pagamento on line accedendo al sito http://www.comune.faenza.ra.it. L’importo della prima rata I.C.I. 2011 deve essere pari al 50 % dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Entro il termine del 16 giugno potrà essere effettuato anche il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione applicando le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno in corso.

I versamenti a saldo dell’imposta dovuta per il 2011 dovranno essere effettuati dal 1° al 16 Dicembre del corrente anno.

Per i suddetti versamenti dovrà essere verificata la situazione imponibile in relazione all’intero anno 2011, ragguagliando l’imposta calcolata su base annua, con le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno 2011, alla quota ed ai mesi di possesso nel corso dell’intero anno e provvedendo al versamento previa detrazione di quanto già corrisposto a titolo di acconto.

Tutti i versamenti devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero in eccesso se superiore a detto importo.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 commi 48 e 51 della legge 23/12/1996 n.662 le vigenti rendite catastali urbane e i redditi dominicali devono essere rivalutati anche per il 2011 ai fini del calcolo ICI, nella misura rispettivamente del 5% e 25% e che dall’anno 2007 ai sensi dell’art. 2 comma 45 del D. L. 03.10.2006 n° 262 convertito nella Legge 24.11.2006 n° 286 per gli immobili classificati nel gruppo catastale “B” il moltiplicatore (100) da applicare alle rendite catastali deve essere rivalutato del 40%.