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MOZIONE "CANI PER NON VEDENTI"

20 Febbraio 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FAENZA

- riunito in data 18.02.2013 -

 

  Considerato:

che per le persone non vedenti il cane-guida è indispensabile per poter condurre una vita normale e spostarsi nel lavoro, svago e necessità quotidiane;

che questa funzione dei cani guida è riconosciuta ampiamente dalla legislazione nazionale che è intervenuta a più riprese per eliminare ogni ostacolo al loro utilizzo;

 

  In particolare:

- con le leggi: 14 febbraio 1974 n. 37, 8 febbraio 2006 n. 80 e ordinanza del 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali sono stati previsti tutti i casi in cui norme generali di limitazione per gli animali domestici prevedono l’esenzione per i cani guida;

specificatamente è stata ribadito l’accesso nei mezzi di trasporto pubblico senza che si debba pagare, l’ingresso in ogni locale pubblico ed aperto al pubblico, compresi i cimiteri, senza l’obbligo di museruola, la non validità della norma che riguarda le dimensioni del guinzaglio e che obbliga i conduttori di cani a portarsi strumenti atti a raccogliere le feci dell’animale;

 

  Visto che:

in quasi tutti i regolamenti comunali di igiene e sanità le cose sopra riportate sono espressamente vietate (o prescritte) senza che siano previste deroghe per i cani guida dei non vedenti;

che questo ha creato e crea continuamente situazioni di conflitto e mortificazioni per i non vedenti, oltre a contenziosi in sede amministrativa;

che la stessa ANCI, dopo che si erano mossi anche ministri ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in data 11 giugno 2009 aveva inviato una circolare a tutti i Comuni invitandoli a modificare i regolamenti comunali per renderli conformi alle norme nazionali, che sono fonti normative gerarchicamente sovraordinate;

 

Impegna il Sindaco e la Giunta

 

a modificare velocemente il regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria approvato atto C.C. n. 3484/261 del 12.07.2001 e modificato con:

- delibera C.C. n. 261/3484 del 12.07.2001

- delibera C.C. n. 336/3621 del 17.07.2003

- delibera C.C. n. 285/4917 del 12.11.2009

- delibera C.C. n. 292/43517 del 21.11.2011

- delibera C.C. n. 160/24773 del 25.06.2012

non solo per ottemperare al dettato della legge, ma anche per corrispondere al dovere morale di non creare ostacoli alle persone già in situazione disagiata. Questo deve valere anche per eventuali altre limitazioni che possano esistere localmente ed anche per i cani da soccorso e salvataggio, di cui tutti abbiamo visto la grande funzione in occasione di terremoti, alluvioni e slavine.

 

 

 

Votata all’unanimità