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MOZIONE "Contrasto alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale e per il sostegno alle vittime nel comune di Faenza e nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina"

MOZIONE "Contrasto alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale e per il sostegno alle vittime nel comune di Faenza e nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina"

Il Consiglio Comunale di Faenza

riunito in data 29 febbraio 2016

 

PREMESSO CHE:

 

●    per “tratta di persone” si intende “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi. Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui sopra è stato utilizzato (art.3 – Protocollo di Palermo);

●    la tratta di donne e di bambine a scopo di sfruttamento sessuale, assieme al traffico di armi e di droga, è uno dei principali mercati criminali transnazionali. Secondo una stima dell’ ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) ogni anno nel mondo sono minimo 2.5 milioni le donne e le bambine vittime della tratta per un giro complessivo di affari pari a 32 miliardi di dollari (A global alliance against forced labour – Ginevra 2005);

●    fin dagli inizi del ‘900, sul piano internazionale e’ stata prodotta una vastissima documentazione giuridica per abolire lo sfruttamento sessuale in particolare delle donne e dei bambini:

1904 (Parigi) - “Accordo internazionale per la repressione del traffico delle bianche”,

1910 (Parigi) - “Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche”,

1921 (Ginevra) - “Convenzione internazionale per la repressione della tratta di donne e fanciulli”,

1933 (Ginevra) -  “Convenzione internazionale per la repressione del traffico delle donne maggiorenni”,

1948 - “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo” (artt. 4 e 5);

●    la Convenzione ONU sulla “Soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui” (1949), adottata in Italia nel 1966, afferma che «la prostituzione e il male che l’accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana»;

●    l’art.6 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW-1979), ratificata dall’Italia nel 1985, recita “Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile.”;

●    la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne specifica all’art.2 che la violenza contro le donne “comprende la prostituzione forzata”;

●    la dichiarazione di Pechino del 1995 inserisce come Obiettivo strategico D.3 l’eliminazione della tratta delle donne e l’assistenza alle vittime delle violenze legate alla prostituzione e alla tratta;

●    l’Unione Europea nella “Carta dei diritti fondamentali” (2000) impone il rispetto e la tutela della dignità umana come valore inviolabile (articolo 1) e sancisce il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro (articolo 3);

●    La Legge 16 marzo 2006 n° 146 che ratifica il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (c.d. Protocollo di Palermo) all’art. 9 afferma che “ Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multilaterale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta”;

●    La Direttiva Europea 2011/36 (recepita con Decreto Legislativo del 4 Marzo 2014, n. 24) al n. 25 chiede che: “Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento.”;

●    il recentissimo indirizzo politico del Parlamento Europeo nella Risoluzione c.d. “Honeyball” (P7_TA(2014)0162) “ritiene che il modo più efficace per combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale e per rafforzare la parità di genere segua il modello attuato in Svezia, Islanda e Norvegia (il cosiddetto modello nordico), e attualmente in corso di esame in diversi paesi europei, dove il reato è costituito dall'acquisto di servizi sessuali e non dai servizi resi da chi si prostituisce”. Tale modello interviene direttamente sulla domanda ed ha portato ad una drastica riduzione della prostituzione coercitiva e alla scomparsa del fenomeno in strada nei paesi dove e’ stato adottato;

●    L'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo” estendendo quindi tale riconoscimento e garanzia a chiunque, cittadino e non, si trovi sul territorio nazionale.

 CONSIDERATO CHE:

 ●    nonostante l’enorme produzione giuridica parzialmente elencata nelle premesse, la tratta delle donne e delle bambine ai fini dello sfruttamento sessuale nel nostro paese persiste, favorita dai crescenti flussi migratori ;

●    I paesi che hanno ottenuto i migliori risultati nella lotta alla tratta sono quelli che hanno puntato sulla sanzione ai clienti, colpendo il fenomeno dal lato della domanda, (Svezia, Finlandia, Islanda, Norvegia - c.d. modello nordico);

●    tale impostazione non intenderebbe punire il cliente in quanto tale, bensì riconoscerebbe la sua corresponsabilità nella riduzione in schiavitù delle persone vittime di tratta;

●    nel nostro territorio, in particolare nei comuni di Faenza e Castel Bolognese, ogni sera vi sono decine di donne, anche minorenni, che sono costrette a prostituirsi e questo avviene da anni sotto gli occhi di tutti;

●    le testimonianze raccolte dalle stesse prostitute e dalle numerose sentenze di condanna degli sfruttatori, non lasciano spazio a interpretazioni o fraintendimenti: la quasi totalita’ delle donne vengono obbligate alla prostituzione mediante minacce e ripetute violenze fisiche, psichiche e costrizioni economiche;

●    il numero elevato di persone costrette a prostituirsi, concentrato in particolare nei due comuni limitrofi di Castel Bolognese e Faenza, suggerisce la presenza nel nostro territorio di un tessuto criminale profondamente radicato;

●    attraverso il controllo della prostituzione si veicolano altre attivita’ illecite come il commercio di sostanze stupefacenti;

●    la permanenza di questa situazione non solo e’ intollerabile in quanto crimine contro la persona ma genera culturalmente una banalizzazione del fenomeno che tende ad essere considerato una normale attività, un "divertimento", un lavoro.

VISTI:

 

●    l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che permette al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di adottare con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

●    l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Interno emanato il 05.08.2008, con riferimento alle definizioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana, prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare tra gli altri “comportamenti che, come la prostituzione su strada” possano offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, o che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi;

●    l'art.18 del  Decreto  Legislativo  286/98 e relativo Regolamento  di  Attuazione  (D.P.R 394/99);

  • l’art. 13  della  Legge 228/03 che prevede l’istituzione di un “Fondo speciale” per la realizzazione di programmi di assistenza destinati alle vittime dei reati di riduzione in schiavitù o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone (artt. 600 e 601 c.p.);

 

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA:

 

  • di rafforzare le azioni finalizzate a contrastare lo sfruttamento della prostituzione ed i fenomeni di illegalità ad esso connessi, sanzionando tutti i comportamenti afferenti all’esercizio della domanda di prestazioni sessuali a pagamento da cui possono derivare pericoli o disagi per la collettività;
  • di favorire un tavolo di co-progettazione che veda coinvolti i Servizi sociali, le Associazioni del terzo settore, la Polizia Municipale, di concerto con le Forze dell'Ordine, al fine di promuovere specifiche "Unità di strada" (obiettivo n. 4.4.1.03 del D.U.P 2016) (obiettivo n. 4.4.1.03 del D.U.P 2016), che promuova la presenza di operatori nelle zone interessate dal fenomeno con il compito di contattare le prostitute, avviare relazioni di fiducia, offrire supporto per uscire dallo stato di coercizione;
  • di attivare strumenti di assistenza e integrazione sociale per le vittime della tratta secondo quanto previsto dai progetti di protezione ex. art. 13 L. 228/2003 e ex. art. 18 dlgs 286/1998 che possano comprendere piani di recupero individuale e integrazione sociale, messa a disposizione di strutture residenziali a lungo termine, assistenza sanitaria, consulenza, assistenza legale, istruzione, formazione professionale, forme di apprendistato e inserimento lavorativo (qualora possibile), nonché il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari o per protezione come collaboratori di giustizia;
  • di attivarsi in tutte le sedi opportune affinché’ anche nell'intero territorio dell'URF si promuovano analoghe e coordinate azioni concrete per contrastare con forza il fenomeno;
  • di porre in essere campagne informative ed educative anche nelle scuole (legge 107/2015 art. 1 comma 16), volte a far prendere consapevolezza sul tema della tratta degli esseri umani.

 

 

 

APPROVATA A MAGGIORANZA