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O.D.G. IN MERITO ALLA QUESTIONE DELLA TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE (TIA)

03 Giugno 2010

  Premesso:
- che dal 1.1.2006 nel territorio comunale di Faenza è stata introdotta la TIA (Tariffa Igiene Ambientale) ex art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (deliberazione ATO 7 n. 3 del 29.06.2006 di approvazione dell’articolazione tariffaria nell’ambito territoriale di Ravenna), sostituendo la Tarsu (tassa rifiuti solidi urbani) ex D.Lgs. n. 507/1993, in virtù della devoluzione di funzioni del Comune di Faenza all’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna - ATO 7 (ora Autorità di Ambito) relative all’organizzazione e all’espletamento della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa l’adozione dei necessari regolamenti, in esecuzione della convenzione costitutiva dell’Agenzia stessa approvata con atto C.C. n. 186/3403 del 15.06.2000 e di cui il Consiglio Comunale di Faenza ha anche successivamente preso atto con l’approvazione della “Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell’ambito territoriale ottimale di Ravenna” con deliberazione n. 344/5385 del 29.11.2005;

- che il Decreto n. 22/1997 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, che prevede, all’art. 238, l’introduzione di una nuova tariffa (cd. “tariffa integrata”), subordinata all'emanazione di un regolamento ministeriale - fin’ora non approvato - e che contempla, all’art. 264, comma 1, lett. i), la “sopravvivenza” delle disposizioni del Decreto Ronchi in materia di TIA “…al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa …”;

- che l’art. 238, comma 11, del suddetto D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che, in attesa dell’adozione del regolamento attuativo in materia di TIA, continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

   Considerato:
- che la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto n. 238 del 24.07.2009, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in materia di TIA, ha affermato la natura tributaria della TIA e l’estraneità della stessa all’ambito di applicazione dell’IVA;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FAENZA
- riunito in data 29.04.2010 - 

I N V I T A

  • il Governo a prorogare al 31 maggio 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010 e per le eventuali modifiche ai regolamenti tributari con vigenza 2010; ciò per consentire al Governo di approntare in tempo utile interventi normativi che forniscano chiarimenti che aiutino i Comuni a scegliere, con maggiore consapevolezza, un percorso amministrativo in un quadro meno confuso e contraddittorio di quello attuale;
  • il Parlamento a legiferare con urgenza e chiarezza su questa materia.

Votato all'unanimità