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Giuramento

L'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: “Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui  si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere  fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello stato”.  Pertanto dopo aver ritirato dalla Prefettura il decreto di concessione della cittadinanza italiana, l'aspirante cittadino, al fine di rendere operativo l'acquisto della cittadinanza deve prestare il giuramento sopra citato davanti al sindaco pronunciando le seguenti parole: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato”. L'acquisto della cittadinanza opera dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.

 

Colui che sia stato destinatario di un provvedimento di concessione della cittadinanza italiana. Considerato che l'art 4, comma 7, del DPR 12 ottobre1993, n. 572 testualmente recita: “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge”, è necessario che i requisiti che hanno determinato la concessione della cittadinanza siano conservati fino alla prestazione del giuramento. In particolare nel caso di acquisto della cittadinanza per decorso del prescritto periodo di residenza è necessario conservare l'iscrizione anagrafica ed la regolarità del soggiorno, documentata dal possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza fino alla prestazione del giuramento. Nel caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio no deve essere stato emesso, fino al giuramento, provvedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né di separazione legale.

 

Il giuramento deve essere reso entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

 

Il giuramento va prestato presso il comune di residenza dinanzi al sindaco o ad altro ufficiale dello stato civile appositamente delegato. Pertanto occorre contattare tempestivamente l'ufficio dello stato civile al fine di concordare con lo stesso la data in cui rendere la prescritta dichiarazione. Occorre presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento,del decreto di concessione (in originale) e della documentazione attestante la regolarità del soggiorno (permesso o carta). Qualora si intenda richiederne la trascrizione nei registri di stato civile è necessario produrre anche la copia dell'atto di nascita debitamente tradotto elegalizzato secondo le disposizioni vigenti.

 

 

01/03/2013