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IMU Nota Informativa acconto

NOTA INFORMATIVA IMU 2012

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (il cosiddetto Decreto Salva Italia) come modificato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato l'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012.

L'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, I'ICI, l'imposta sul reddito delle persone fisiche per i beni non locati e le relative addizionali.

  • Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze. A tal fine si considera abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; sono invece considerate pertinenze esclusivamente i fabbricati accatastati in categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni singola categoria catastale; è possibile detrarre dall'imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze l'importo di € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

solo per le annualità 2012 e 2013 la detrazione dell'abitazione principale è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio (del soggetto passivo e per un massimio di 8 figli) di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  • E’ soggetto passivo chi ha la proprietà o un altro diritto reale di godimento (diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili.
  • La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% sulla quale applicare i seguenti coefficienti: 
Categorie catastali   Coefficienti
Categorie A (ad esclusione della cat. A/10) C/2, C/6 e C/7 160
Categorie B, C/3, C/4 e C/5 140
Categoria A/10 80
Categoria C/1 55
Categoria D (ad esclusione della cat. D/5) 60 (65 dal 01/01/2013)
Categoria D/5 80
  • La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% su cui applicare i seguenti coefficienti: 
Soggetti possessori Coefficienti  
terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (*) 110  
terreni posseduti da altri soggetti 135  

(*) in questo caso sono applicabili le riduzioni di imposta di cui all’art. 13 c. 8 bis del D.L. 16/2012.

  • La base imponibile per le aree edificabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. 
  • PER IL CALCOLO dell'ACCONTO IMU 2012, devono essere utilizzate esclusivamente le seguenti ALIQUOTE stabilite dal DECRETO "MONTI”: 
Tipologia Aliquota
Abitazione principale e pertinenze (aliquota ridotta) 4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota ridotta) 2 per mille
Altri immobili (aliquota di base) 7,6 per mille

Il D. L..16/2012 "Semplificazioni fiscali", convertito con modificazioni nella Legge n. 44 del 26/04/2012, ha inoltre stabilito:

•    la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i FABBRICATI DI INTERESSE STORICO o ARTISTICO di cui art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e per i FABBRICATI dichiarati INAGIBILI/INABITABILI limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni (art.13 c. 3);

•  che, ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, acquisisce il diritto di abitazione sull'immobile, diventando perciò soggetto passivo con applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e delle relative detrazioni (art. 4 c.12 quinquies).

  • L’IMU va versata in due rate e il pagamento dell'acconto va effettuato entro il 18 Giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta utilizzando UNICAMENTE il mod. F24. L’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali strumentali va versata interamente al Comune utilizzando gli appositi codici indicati nella tabella sotto riportata, mentre per tutti gli altri immobili l’importo da versare andrà suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi e codici tributo.

Il Codice Ente del Comune di Faenza (codice catastale) è D458.

Tipologia  di immobile:

Codice Tributo

per la Quota spettante al Comune

Codice Tributo

 per la Quota spettante allo Stato

Abitazione principale e relative pertinenze

3912

 

 
Fabbricati rurali strumentali 3913  
TERRENI AGRICOLI 3914 3915
AREE FABBRICABILI 3916 3917
ALTRI FABBRICATI 3918 3919

Solo per l'Abitazione principale e relative pertinenze è prevista la facoltà e NON l’obbligo di suddividere il pagamento dell'IMU in n. 3 RATE. In questo caso I’imposta dovuta dovrà essere versata entro il 18 giugno (33%), il 17 Settembre (33%) e il 17 Dicembre 2012 (33%).

Con il versamento del saldo al 17 Dicembre 2012 dovrà essere effettuato il conguaglio applicando le aliquote che il Comune avrà tempo di approvare o modificare entro il 30 SETTEMBRE 2012.